IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dal
decreto  legislativo  19  ottobre  1998,  n.  380,  e   dal   decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113; 
  Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis,  del  citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente  l'istituzione  e  i
compiti del Comitato per i minori stranieri; 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  26
giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi; 
  Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  con  legge  27  maggio
1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22; 
  Vista la  legge  30  giugno  1975,  n.  396,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  europea  relativa  al  rimpatrio  dei
minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; 
  Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133,  della  Corte  dei  conti  -
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti  i
Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia; 
A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Oggetto e definizioni 
  1. Il presente regolamento, ai sensi  dell'articolo  33  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla  condizione  dello  straniero,  approvato  con  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato  dall'articolo  5
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  113,  e  senza  ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato,  disciplina  i  compiti  del
Comitato per i minori stranieri e le  materie  indicate  al  predetto
articolo 33, comma 2, lettere a) e b). 
  2. Per "minore straniero non accompagnato presente  nel  territorio
dello  Stato",   di   seguito   denominato   "minore   presente   non
accompagnato",  s'intende  il  minorenne  non   avente   cittadinanza
italiana o  di  altri  Stati  dell'Unione  europea  che,  non  avendo
presentato domanda  di  asilo,  si  trova  per  qualsiasi  causa  nel
territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da  parte
dei genitori o di altri adulti per  lui  legalmente  responsabili  in
base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. 
  3. Per "minore straniero non accompagnato  accolto  temporaneamente
nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore  accolto",
s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in  Italia
nell'ambito di  programmi  solidaristici  di  accoglienza  temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso
o il gruppo di cui fa parte sia seguito da  uno  o  piu'  adulti  con
funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. 
  4. Per "rimpatrio assistito"  si  intende  l'insieme  delle  misure
adottate allo scopo di garantire al minore  interessato  l'assistenza
necessaria  fino  al  ricongiungimento  coi  propri  familiari  o  al
riaffidamento alle autorita' responsabili  del  Paese  d'origine,  in
conformita'  alle  convenzioni  internazionali,  alla   legge,   alle
disposizioni dell'autorita giudiziaria ed al presente regolamento. Il
rimpatrio assistito deve essere finalizzato a  garantire  il  diritto
all'unita' familiare del minore e ad adottare le  conseguenti  misure
di protezione. 
  5. Per "testo unico" si intende il decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, recante il testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998  e
dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 
  6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri  di
cui all'articolo 33 del testo unico. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il testo dell'art. 33, commi 2 e 2-bis,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello  straniero,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 agosto 1998,  n.
          191, s.o.), come  modificato  dal  decreto  legislativo  19
          ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo  13  aprile
          1999, n. 113, e' il seguente: 
              "Art. 33 (Comitato per i minori  stranieri).  -  1.  Al
          fine di vigilare sulle modalita' di  soggiorno  dei  minori
          stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio  dello
          Stato e di coordinare le  attivita'  delle  amministrazioni
          interessate e' istituito, senza ulteriori  oneri  a  carico
          del bilancio dello Stato, un Comitato presso la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri composto da  rappresentanti  dei
          Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di  grazia  e
          giustizia, del Dipartimento per gli  affari  sociali  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  da  due
          rappresentanti  dell'Associazione  nazionale   dei   comuni
          italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione  province
          d'Italia (UPI) e da due  rappresentanti  di  organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  operanti  nel  settore   dei
          problemi della famiglia. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
          degli affari esteri, dell'interno e di grazia e  giustizia,
          sono definiti i compiti del Comitato di  cui  al  comma  1,
          concernenti la tutela dei diritti dei minori  stranieri  in
          conformita' alle previsioni della Convenzione  sui  diritti
          del fanciullo del  20  novembre  1989,  ratificata  e  resa
          esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.  176.  In
          particolare sono stabilite: 
                a) le regole e le  modalita'  per  l'ingresso  ed  il
          soggiorno nel territorio dello Stato dei  minori  stranieri
          in eta'  superiore  a  sei  anni,  che  entrano  in  Italia
          nell'ambito  di  programmi  solidaristici  di   accoglienza
          temporanea  promossi  da  enti,  associazioni  o   famiglie
          italiane, nonche' per l'affidamento  temporaneo  e  per  il
          rimpatrio dei medesimi; 
                b) le modalita' di accoglienza dei  minori  stranieri
          non  accompagnati  presenti  nel  territorio  dello  Stato,
          nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli  enti
          locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
          cui al comma 1 con le amministrazioni interessate  ai  fini
          dell'accoglienza,   del   rimpatrio   assistito    e    del
          ricongiugimento del minore con la sua  famiglia  nel  Paese
          d'origine o in Paese terzo. 
              2-bis.  Il  provvedimento  di  rimpatrio   del   minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2, e' adottato dal Comitato di cui al  comma  1.  Nel  caso
          risulti instaurato nei confronti  dello  stesso  minore  un
          procedimento   giurisdizionale,   l'autorita'   giudiziaria
          rilascia il nulla osta, salvo che  sussistano  inderogabili
          esigenze processuali. 
              3. Il Comitato  si  avvale,  per  l'espletamento  delle
          attivita' di competenza,  del  personale  e  dei  mezzi  in
          dotazione  al  Dipartimento  degli  affari  sociali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso  il
          Dipartimento medesimo". 
          Note alle premesse: 
              - Per il titolo del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19  ottobre
          1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.
          113, si veda in nota al titolo. 
              - La Risoluzione del Consiglio del 26 giugno  1997  sui
          minori non accompagnati, cittadini  di  paesi  terzi  (97/C
          221/03)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle
          Comunita' europee del 19 luglio 1997, n. C 221/23. 
              -  La  legge  27  maggio  1991,  n.  176  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,
          fatta a New York il 20 novembre 1989) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 giugno 1991, n. 
          135, s.o. Il  testo  degli  articoli  2,  20  e  22  e'  il
          seguente: 
              "Art. 2. - 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare
          i  diritti  enunciati  nella  presente  convenzione  ed   a
          garantirli  ad  ogni  fanciullo  che  dipende  dalla   loro
          giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a  prescindere
          da ogni considerazione di razza, di colore,  di  sesso,  di
          lingua, di religione, di  opinione  politica  o  altra  del
          fanciullo o dei  suoi  genitori  o  rappresentanti  legali,
          dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla  loro
          situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla  loro
          nascita o da ogni altra circostanza. 
              2. Gli  Stati  parti  adottano  tutti  i  provvedimenti
          appropriati  affinche'  il  fanciullo  sia   effettivamente
          tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
          motivate  dalla  condizione   sociale,   dalle   attivita',
          opinioni professate o convinzioni dei  suoi  genitori,  dei
          suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari". 
              "Art.  20.  -   1.   Ogni   fanciullo   il   quale   e'
          temporaneamente o definitivamente privato del suo  ambiente
          familiare oppure che  non  puo'  essere  lasciato  in  tale
          ambiente nel suo  proprio  interesse,  ha  diritto  ad  una
          protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 
              2. Gli Stati parti prevedono per questo  fanciullo  una
          protezione  sostitutiva,  in  conformita'   con   la   loro
          legislazione nazionale. 
              3. Tale  protezione  sostitutiva  puo'  in  particolare
          concretizzarsi per mezzo di sistemazione in  una  famiglia,
          della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in  caso
          di necessita', del collocamento in un adeguato istituto per
          l'infanzia.  Nell'effettuare  una  selezione   tra   queste
          soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita'  di
          una  certa  continuita'  nell'educazione   del   fanciullo,
          nonche' della sua origine etnica,  religiosa,  culturale  e
          linguistica". 
              "Art. 22. - 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate
          affinche' un  fanciullo  il  quale  cerca  di  ottenere  lo
          statuto di rifugiato, oppure e' considerato come  rifugiato
          ai  sensi  delle  regole  e  delle  procedure  del  diritto
          internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato
          dal padre e dalla madre o  da  ogni  altra  persona,  possa
          beneficiare della protezione e della assistenza  umanitaria
          necessarie per consentirgli di usufruire  dei  diritti  che
          gli sono riconosciuti dalla presente  convenzione  e  dagli
          altri  strumenti   internazionali   relativi   ai   diritti
          dell'uomo o di natura umanitaria di cui  detti  Stati  sono
          parti. 
              2. A tal fine, gli Stati parti collaborano,  a  seconda
          di come  lo  giudichino  necessario,  a  tutti  gli  sforzi
          compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre
          organizzazioni   intergovernative   o    non    governative
          competenti  che  collaborano  con  l'Organizzazione   delle
          Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si
          trovano in tale situazione e per  ricercare  i  genitori  o
          altri familiari di ogni  fanciullo  rifugiato  al  fine  di
          ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla
          sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro  familiare
          sono irreperibili, al fanciullo sara' concessa,  secondo  i
          principi enun-ciati nella presente convenzione,  la  stessa
          protezione   di   quella   di    ogni    altro    fanciullo
          definitivamente  oppure  temporaneamente  privato  del  suo
          ambiente familiare per qualunque motivo". 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286,   come   modificato   dal   decreto
          legislativo  19  ottobre  1998,  n.  380,  e  dal   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 113,  si  veda  in  nota  al
          titolo.